Art. 2.
(Accertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera).

      1. L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro un mese dalla data della richiesta. Decorso tale termine, si intende effettuato positivamente.
      2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano comunque in caso di demolizione dell'imbarcazione con trasferimento della licenza di pesca ad un'altra imbarcazione di proprietà del medesimo armatore.